Sez. 1, Sentenza n. 12342 del 05/07/1978 Ud. (dep. 14/10/1978) Rv. 140182 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - ESTREMI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DIFFERENZE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - ESTREMI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DIFFERENZE.*
L'applicazione dell'art 116 del codice penale postula l'esistenza di tre requisiti: l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto; la commissione da parte di un altro concorrente di un reato diverso (e piu grave, nell'ipotesi prevista nel capoverso); un nesso causale, non solo materiale, ma anche psicologico, nel senso della prevedibilita, tra la condotta del compartecipe rispetto al reato inizialmente voluto e l'evento diverso e piu grave in concreto commesso. Per contro, l'art 110 del codice penale esige il concorso morale o materiale tra due o piu persone nella commissione del medesimo reato, il quale e quello stesso preveduto e voluto dai correi, senza che rispetto ad alcuni di questi vi sia divergenza intenzionale di sorta tra il reato commesso e quello concordato. (Conf mass n 139817; (Conf mass n 136760; (Conf mass n 135816).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)