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Sez. 1, Sentenza n. 451 del 18/02/1972 (Rv. 356386 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - SALDO ATTIVO DI UN CONTO CORRENTE - AMMISSIBILITA - LIMITI - INDAGINE GIUDIZIALE SULLA LEGITTIMITA DELLE OPERAZIONI DEL CONTO CORRENTE - RINVIO AD ALTRA SEDE - CONTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356386-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - SALDO ATTIVO DI UN CONTO CORRENTE - AMMISSIBILITA - LIMITI - INDAGINE GIUDIZIALE SULLA LEGITTIMITA DELLE OPERAZIONI DEL CONTO CORRENTE - RINVIO AD ALTRA SEDE - CONTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI - POSSIBILITA.*

Anche pel credito costituito da un saldo di conto corrente e possibile l'ammissione al passivo fallimentare, con la riserva, per il curatore, di ripetere le somme gia incamerate, senza che sia di ostacolo la particolare struttura del rapporto, che fa rientrare nell'indagine del giudice delegato la legittimita delle singole operazioni da cui il saldo viene desunto. Tale indagine, infatti, non preclude la possibilita di contestare le dette operazioni, quando il giudice deliberi, attraverso l'opportuna riserva di inviare ad altra Sede l'esame di questo particolare profilo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Cod. Civ. art. 1823

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)