Sez. 1, Sentenza n. 317 del 27/01/1975 (Rv. 373556 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONTO CORRENTE - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - SINGOLE OPERAZIONI - AUTONOMIA - VERSAMENTI NEL PERIODO D'INSOLVENZA - SOGGEZIONE ALLA REVOCATORIA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONTO CORRENTE - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - SINGOLE OPERAZIONI - AUTONOMIA - VERSAMENTI NEL PERIODO D'INSOLVENZA - SOGGEZIONE ALLA REVOCATORIA.*
Agli effetti dell'Azione revocatoria fallimentare, le singole operazioni compiute su un conto corrente di corrispondenza da parte dell'istituto bancario presso cui detto conto e aperto sono da considerarsi normalmente del tutto autonome e distinte quando si discute della loro legittimita senza contestazione del negozio di conto corrente dal quale derivano. Sono, quindi, soggetti alla revocatoria fallimentare i versamenti eseguiti dal fallito nel periodo di insolvenza, e destinati a ridurre o estinguere lo scoperto di conto corrente concesso dall'istituto di credito. (V 3277/73, mass n 367132; 2954/72, mass n 360703; (V 451/72, mass n 356386).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1856, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)