Sez. L, Sentenza n. 5916 del 08/10/1986 (Rv. 448299 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRESUPPOSTI - CONDIZIONI - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRESUPPOSTI - CONDIZIONI - LIMITI.*
A norma dell'art. 25 cod. proc. pen., l'Azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno, già trasferita in Sede penale ai sensi dell'art. 24 dello stesso codice, può essere riproposta innanzi al giudice civile dopo la definizione del procedimento penale, tranne i casi in cui questo si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato con una delle formule indicate dal citato art. 25. (V 595/82, mass n 418344).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Pen. art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)