Sez. 3, Sentenza n. 595 del 30/01/1982 (Rv. 418344 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - GIUDIZIO CIVILE PER LE RESTITUZIONI ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTINZIONE DI UFFICIO ANCHE IN APPELLO - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - GIUDIZIO CIVILE PER LE RESTITUZIONI ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTINZIONE DI UFFICIO ANCHE IN APPELLO - LIMITI.*
Il trasferimento dell'Azione civile nel processo penale, costituendo, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., una rinunzia dell'attore al processo civile, legittima il giudice di questo, adito per le restituzioni ed il risarcimento dei danni, a dichiarare in analogia col disposto dell'art. 306 terzo comma cod. proc. civ., l'Estinzione del processo stesso di ufficio, anche in grado di appello, salvo che, anteriormente a tale declaratoria non siano cessati gli effetti della Costituzione di parte civile (per l'avverarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 100 e 101 cod. proc. pen. o per essere intervenuta pronunzia definitiva di assoluzione dell'imputato o di condanna del medesimo al risarcimento di danni da liquidare in separata Sede), il che, rimuovendo il temporaneo ostacolo della esplicazione dei poteri giurisdizionali del giudice civile, comporta la possibilità di prosecuzione del relativo procedimento, anche attraverso la sua riassunzione, ove tale giudice, nella suddetta ipotesi di cui all'art. 24 cod. proc. pen., siasi limitato a disporre la sospensione del processo invece di dichiararlo estinto. (V 122/81, mass n 410517; (V 1519/76, mass n 380262).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)