Sez. L, Sentenza n. 2812 del 05/05/1982 (Rv. 420673 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - ILLICEITÀ - INCLUSIONE NELLA BASE RETRIBUTIVA ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - ILLICEITÀ - INCLUSIONE NELLA BASE RETRIBUTIVA ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 127 del T.U. Delle imposte dirette - approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 -, il quale fa Obbligo al datore di lavoro di versare, come sostituto di imposta, l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal lavoratore dipendente e contestualmente pone a suo carico l'Obbligo della rivalsa nei confronti del sostituto, è norma di ordine pubblico, talché sono inficiate da nullità le clausole contrattuali (nelle specie l'art. 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938 e l'art. 27 del successivo accordo 6 dicembre 1962 per i dipendenti dell'a.T.A.N.) con le quali sia eventualmente previsto un vero e proprio rimborso totale o parziale dell'imposta trattenuta, con la conseguenza che le relative erogazioni del datore di lavoro, non dovute siccome illecite, non possono essere comprese nella base retributiva cui, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961 n. 830, vanno commisurati i contributi dovuti all'i.N.P.S.. (V 3487/81, mass n 414081).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)