Sez. L, Sentenza n. 3487 del 27/05/1981 (Rv. 414081 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDO AZIENDALE RELATIVA ALL'ESONERO DEL DEBITORE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA - NULLITA ASSOLUTA - CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA E RIMBORSO DELLA PREDETTA IMPOSTA TRATTENUTA - NULLITA - COMPUTO DI DETTA INDENNITA NELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DIVIETO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDO AZIENDALE RELATIVA ALL'ESONERO DEL DEBITORE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA - NULLITA ASSOLUTA - CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA E RIMBORSO DELLA PREDETTA IMPOSTA TRATTENUTA - NULLITA - COMPUTO DI DETTA INDENNITA NELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DIVIETO.*
L'art 127 tu delle imposte dirette approvato con DPR 29 gennaio 1958 n 645, che fa Obbligo al datore di lavoro, come sostituto di imposta, di versare l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal lavoratore dipendente e che, contestualmente, pone a carico dello stesso datore di lavoro l'Obbligo della rivalsa nei confronti del debitore sostituito, e norma di ordine pubblico che comporta ai sensi dell'art 1418 cod civ la nullita, opponibile anche dai terzi ai sensi dell'art 1421 cod civ, di ogni pattuizione che si ponga in contrasto con essa. Pertanto, e affetta da nullita assoluta la clausola contenuta in accordi aziendali che importi la esenzione del debitore di imposta dalla rivalsa, attraverso la corresponsione di una indennita di rimborso della ricchezza mobile e, conseguentemente, la indennita in parola, non deve essere computata nella liquidazione della pensione. (Conf 3439/79, mass n 399853).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, DPR 29/01/1958 num. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)