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Sez. L, Sentenza n. 11996 del 25/05/2009 (Rv. 608322 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Destinazione all'estero - Cessazione - Decreto del Ministero degli affari esteri - Ragioni attinenti all'attività tecnica dell'istituto - Parere preventivo del Ministero della pubblica istruzione - Necessità - Sussistenza - Art. 10 del c.c.n.l. 14 settembre 2001 relativo al personale delle scuole italiane all'estero - Rilevanza - Esclusione - Provvedimento concertato tra le Amministrazioni interessate - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608322-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In tema di personale docente, l'art. 646 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, secondo il quale la destinazione all'estero del dipendente può, con decreto del Ministro per gli affari esteri, cessare in qualunque momento per ragioni di servizio, salva la necessità, ove le ragioni siano attinenti all'attività tecnica dell'istituto, del preventivo parere, obbligatorio ma non vincolante, del Ministero per la pubblica istruzione per il personale da esso dipendente, è rimasto vigente anche dopo la semplificazione operata con l'art. 10 del c.c.n.l. del 14 settembre 2001, relativo al personale delle scuole italiane all'estero, che è intervenuto solo in merito alla regolamentazione del rapporto d'impiego e non anche con riguardo all'attività amministrativa, su cui la contrattazione collettiva non era abilitata ad intervenire. Ove, peraltro, il decreto sia stato adottato a seguito del pieno coinvolgimento dell'Amministrazione di appartenenza del lavoratore, la mancata richiesta di parere non assume alcuna rilevanza, costituendo lo stesso decreto di cessazione del servizio all'estero un atto concertato tra le Amministrazioni interessate. (Nella specie, relativa ad un preside di scuola media destinato con funzioni di direttore didattico nella scuola di lingua e cultura italiana presso il Consolato di Zurigo, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha evidenziato che il Ministero degli affari esteri non si era limitato a formulare un'istanza di parere ma aveva richiesto alla competente direzione generale del Ministero della pubblica istruzione l'avvio di una indagine ispettiva e, quindi, si era attenuto alla proposta conclusiva formulata dall'ispettore di restituzione del dipendente ai ruoli metropolitani in ragione "delle gravi irregolarità amministrative e diverse inadempienze relative alle nomine dei supplenti per l'anno scolastico 2000-2001").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 646, Contr. Coll. 14/09/2001 art. 10, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)