Sez. L, Sentenza n. 14071 del 28/09/2002 (Rv. 557691 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Sostituzione del precedente rapporto di lavoro subordinato con altro di lavoro autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Mutamento delle modalità di svolgimento della prestazione - Necessità - Mancato mutamento - Presunzione semplice di prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto si accompagni un effettivo mutamento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (pur potendo restare immutato il contenuto della stessa), quale conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, dovendosi altrimenti presumere (con presunzione semplice) che il rapporto sia proseguito col regime precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)