Sez. 2 - , Sentenza n. 782 del 16/01/2020 (Rv. 656835 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - SPECIFICAZIONE - - IN GENERE | Art. 1510, comma 2, c.c. - Liberazione del venditore all'atto della consegna della merce al vettore o spedizioniere - Applicabilità a contratti diversi dalla vendita a distanza di cose mobili - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - SPECIFICAZIONE - - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 1510, comma 2, c.c., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva; ne consegue che, al di fuori di tale figura contrattuale (nella fattispecie, contratto di fornitura di gasolio), il vettore deve essere considerato terzo ausiliario del debitore-mittente, il quale, in caso di perdita o avaria (totale o parziale), risponde verso il creditore-destinatario del fatto doloso o colposo del vettore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)