Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 30/01/2014 (Rv. 629823 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | Art. 1510, secondo comma, cod. civ. - Liberazione del venditore all'atto della consegna della merce al vettore o spedizioniere - Applicabilità a contratti diversi dalla vendita a distanza di cose mobili - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Responsabilità del venditore per l'inadempimento del vettore o dello spedizioniere - Esclusione.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE
La previsione di cui all'art. 1510, secondo comma, cod. civ., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell'inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall'art. 1228 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)