Sez. U, Sentenza n. 5619 del 08/06/1998 (Rv. 516179 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Momento di insorgenza del diritto e di decorrenza del relativo termine prescrizionale - Impossibilità di realizzazione dell'opera - Accertamento di fatto - Giudice di merito - Deduzione - Sindacabilità di Cassazione - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
La domanda di retrocessione del bene espropriato e non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica concerne un diritto che, ai sensi dell'art. 63 legge n. 2359 del 1865, sorge in capo all'interessato nel momento - costituente anche il "dies a quo" del relativo termine prescrizionale - in cui diviene impossibile la realizzazione dell'opera suddetta; l'individuazione di tale momento costituisce accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e perciò insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)