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Sez. U, Sentenza n. 5619 del 08/06/1998 (Rv. 516179 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Momento di insorgenza del diritto e di decorrenza del relativo termine prescrizionale - Impossibilità di realizzazione dell'opera - Accertamento di fatto - Giudice di merito - Deduzione - Sindacabilità di Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516179-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

La domanda di retrocessione del bene espropriato e non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica concerne un diritto che, ai sensi dell'art. 63 legge n. 2359 del 1865, sorge in capo all'interessato nel momento - costituente anche il "dies a quo" del relativo termine prescrizionale - in cui diviene impossibile la realizzazione dell'opera suddetta; l'individuazione di tale momento costituisce accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e perciò insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)