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Sez. 1, Sentenza n. 954 del 26/01/1993 (Rv. 480459 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione | Diritto - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480459-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione

La domanda di retrocessione del bene espropriato e non più utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica - che, al pari della domanda di determinazione giudiziale della indennità di espropriazione, costituisce comportamento dello espropriante non compatibile con quello necessario a consentirgli una riappropriazione per usucapione del detto bene - concerne un diritto che, ai sensi dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, insorge in capo all'interessato nel momento - costituente anche il "dies a quo" del relativo termine prescrizionale di dieci anni - in cui diviene giuridicamente impossibile la realizzazione suddetta. (Nella specie, la S.C., ha sancito il principio di cui in massima con riguardo al caso di opere che, progettate secondo le previsioni di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, non erano state eseguite al momento dell'approvazione dei nuovi piani particolareggiati, nei quali le dette previsioni non avevano più trovato rispondenza, così da precludere l'operatività della proroga di cui all'art. 1 del D.L. 29 marzo 1966 n. 128 - convertito nella legge 26 maggio 1966 n. 311 - ed all'art. 1 della legge 26 febbraio 1969 n. 31, con conseguente impossibilità giuridica di provvedere alla realizzazione, in coincidenza con l'approvazione del nuovo piano).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1966 num. 128 art. 1 CORTE COST., Legge 26/05/1966 num. 311 CORTE COST., Legge 26/02/1969 num. 31 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)