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Sez. 2, Sentenza n. 16634 del 03/07/2013 (Rv. 627099 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Giudizio di cassazione - Eccezione di litispendenza - Proponibilità - Condizioni - Oneri di allegazione e prova gravanti sull'interessato - Preclusione ex art. 372 cod. proc. civ. - Insussistenza.
Stato
decisa il 2013-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627099-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

L'eccezione di litispendenza può essere proposta, nel giudizio di cassazione, a condizione che nei precedenti gradi del processo sia stato almeno allegato il fatto della pendenza della stessa causa davanti a diverso giudice e l'interessato dimostri la persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ., con conseguente onere di deposito della relativa documentazione, non soggetto alla preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)