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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27920 del 23/11/2017 (Rv. 646317 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Giudizio di cassazione - Eccezione di litispendenza - Proponibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646317-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

L'eccezione di litispendenza può essere proposta, nel giudizio di cassazione, a condizione che nei precedenti gradi del processo sia stato almeno allegato il fatto della pendenza della stessa causa davanti a diverso giudice e l'interessato dimostri la persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c., con conseguente onere di deposito della relativa documentazione, non soggetto alla preclusione di cui all'art. 372 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)