Sez. L, Sentenza n. 1695 del 17/02/1988 (Rv. 457708 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE NELLA BASE DI COMPUTO PER IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PER FERIE E FESTIVITÀ E DELLA GRATIFICA NATALIZIA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE NELLA BASE DI COMPUTO PER IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PER FERIE E FESTIVITÀ E DELLA GRATIFICA NATALIZIA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il compenso per lavoro straordinario, ancorché fisso e continuativo, non rientra - ove la contrattazione collettiva non lo preveda - nella base di computo per il calcolo della retribuzione per ferie (atteso che sia l'art. 36 cost. Che l'art. 2109 cod. civ. si limitano a prevedere il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo retribuito, senza però indicare né la misura, né la composizione della retribuzione), del compenso per le festività (che, ex art. 5 della legge n. 260 del 1949, tien conto solo della retribuzione correlata all'orario normale) e della gratifica natalizia (che costituisce un istituto di origine contrattuale per il quale la normativa collettiva è libera di adottare una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti accessori ed integrativi della retribuzione base). (V 383/87, mass n 450127; (V 586/87, mass n 450312).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)