Sez. 5, Sentenza n. 22743 del 23/03/2011 Ud. (dep. 07/06/2011) Rv. 250401 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Offese dirette a persone diverse dalle controparti e dai loro patrocinatori - Operatività della scriminante di cui all'art. 598 cod. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE
Ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - in virtù della quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria - è sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori e che concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori. Ne deriva che rientrano nel campo di operatività della norma in questione anche le offese dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari, purché esse concernano l'oggetto della causa, dal momento che la "ratio legis" è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. relativamente ad offese - contenute in una memoria depositata nel corso di un giudizio civile - dirette, al magistrato che, in sede penale, aveva condotto le indagini conclusesi con l'archiviazione su sua richiesta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)