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Sez. 5, Sentenza n. 10087 del 04/04/2000 Ud. (dep. 25/09/2000) Rv. 217523 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Offese dirette a persone diverse dalle controparti e dai loro patrocinatori - Applicabilità della scriminante prevista dall'art. 598 cod.pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217523-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE

In relazione ad offese contenute in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie, ed ai fini della applicabilità della esimente prevista dall'art. 598 cod.pen., è sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori e che concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori; rientrano pertanto nel campo di operatività della norma anche le offese dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari, purché esse concernano l'oggetto della causa, dal momento che la "ratio legis" è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa. (Fattispecie in cui l'imputato aveva offeso la reputazione di un magistrato onorario, affermando, in un ricorso di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto il rilascio di un immobile, che il predetto giudice era prevenuto in quanto infastidito dal fatto che altro magistrato aveva sospeso l'esecuzione ed anticipato l'udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)