Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17961 del 09/07/2018 (Rv. 649837 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Cassa Edile - Obbligo di corrispondere ai lavoratori le somme retributive per ferie, festività e gratifiche - Presupposti - Fondamento - Fallimento del datore di lavoro - Omesso versamento degli accantonamenti - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE
L'obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto delegatorio. Ne consegue che, nel caso di non adempimento degli obblighi del datore verso la Cassa, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio direttamente il datore "in bonis" o di insinuarsi direttamente nel passivo di quest'ultimo per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la Cassa, neppure nel caso in cui questa sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 86 com. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1269
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)