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Sez. 2, Sentenza n. 2324 del 06/06/1977 (Rv. 386031 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - FALSUS PROCURATOR - SANATORIA - PROCURATORE PRIVO DI REGOLARE MANDATO DI RAPPRESENTANZA - RATIFICA ESPRESSA O TACITA DEGLI ATTI - EFFICACIA EX TUNC.*
Stato
decisa il 1977-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386031-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - FALSUS PROCURATOR - SANATORIA - PROCURATORE PRIVO DI REGOLARE MANDATO DI RAPPRESENTANZA - RATIFICA ESPRESSA O TACITA DEGLI ATTI - EFFICACIA EX TUNC.*

Il difetto di legitimatio ad processum e sanabile in qualunque stato e grado del giudizio con effetto retroattivo e, nel caso del procuratore privo di regolare mandato di rappresentanza, la ratifica espressa o tacita degli Atti da lui compiuti importa che essi sono, con effetti ex tunc, riferibili al rappresentato che li ratifica. (V 4111/74, mass n 372737; (V 1755/68, mass n 334625).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)