Sez. 2, Sentenza n. 5220 del 10/09/1980 (Rv. 409052 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - MANCANZA - SANATORIA - RATIFICA - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - MANCANZA - SANATORIA - RATIFICA - EFFETTI.*
Il difetto di legitimatio ad processum e sanabile in qualsiasi stato e grado del giudizio con effetto retroattivo e, nel caso di procuratore privo di regolare mandato di rappresentanza, la ratifica espressa o tacita degli Atti da lui compiuti comporta che essi sono ex tunc riferibili al rappresentato che li ratifica. (V 4111/74, mass n 372737; (Conf 2324/77, mass n 386031).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)