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Sez. 2, Sentenza n. 5220 del 10/09/1980 (Rv. 409052 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - MANCANZA - SANATORIA - RATIFICA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1980-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409052-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - MANCANZA - SANATORIA - RATIFICA - EFFETTI.*

Il difetto di legitimatio ad processum e sanabile in qualsiasi stato e grado del giudizio con effetto retroattivo e, nel caso di procuratore privo di regolare mandato di rappresentanza, la ratifica espressa o tacita degli Atti da lui compiuti comporta che essi sono ex tunc riferibili al rappresentato che li ratifica. (V 4111/74, mass n 372737; (Conf 2324/77, mass n 386031).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)