Sez. 3, Sentenza n. 12779 del 14/10/1987 Ud. (dep. 15/12/1987) Rv. 177257 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICAZIONE DI UFFICIO DI UNA PENA ACCESSORIA IN GRADO DI APPELLO - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - CASI DI ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICAZIONE DI UFFICIO DI UNA PENA ACCESSORIA IN GRADO DI APPELLO - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - CASI DI ESCLUSIONE.*
Il principio secondo cui, anche in Mancanza d'impugnativa del pubblico ministero, all'omessa applicazione di una pena accessoria può ovviarsi in Sede di appello, se l'assoggettamento del condannato alla stessa non sia in concreto espressione del potere discrezionale del giudice neppure nella durata, è applicabile anche nel caso in cui la durata della pena accessoria non sia espressamente determinata e, quindi, la stessa sia uguale a quella della pena principale ai sensi dell'art. 37 cod. pen.. ciò perché l'ultima disposizione dello stesso articolo stabilisce l'insuperabilità, in ogni caso, del limite minimo e di quello massimo previsti per ciascuna specie di pena accessoria. (V mass n 168925).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)