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Sez. 5, Sentenza n. 4081 del 27/03/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168925 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICAZIONE DI UNA PENA ACCESSORIA IN GRADO DI APPELLO - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168925-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICAZIONE DI UNA PENA ACCESSORIA IN GRADO DI APPELLO - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Non vi è violazione del divieto di reformatio in peius nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, se una pena accessoria sia applicata di ufficio dal giudice dell'impugnazione; tuttavia, la pena accessoria deve essere preordinata in ogni elemento dalla legge (cioè in riferimento alla sua applicabilità, alla sua specie, alla sua durata). Infatti, solo in questa ultima ipotesi, l'automatismo della conseguenzialità è assoluto al punto che, essendo esclusa ogni valutazione discrezionale del giudice di cognizione, la sua applicazione può realizzarsi addirittura in Sede esecutiva. Se, invece, la fattispecie sanzionatoria deve completarsi con l'intervento del giudice in ordine ad uno o più degli elementi che la compongono, l'applicazione della pena accessoria in appello è legata alla impugnazione del P.m. salvo il caso in cui, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice solo la durata della pena stessa, essa possa essere commisurata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., alla durata della pena principale. (V mass n 161917).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)