Sez. L, Sentenza n. 551 del 24/01/1981 (Rv. 411031 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RECESSO UNILATERALE (AD NUTUM) - PROSECUZIONE - TERMINE FINALE - ALTERNATIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RECESSO UNILATERALE (AD NUTUM) - PROSECUZIONE - TERMINE FINALE - ALTERNATIVA.*
Il principio secondo cui in caso di recesso unilaterale il rapporto di lavoro prosegue normalmente fino alla consumazione del termine di preavviso, non si applica quando in luogo di questo sia corrisposta alla parte che subisce l'iniziativa dell'altra l'indennita sostitutiva, senza che possa distinguersi a seconda che il pagamento di tale indennita sia effettuata dal recedente o dall'altra parte. (V 1474/78, mass n 390849; (V 683/78, mass n 390024).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)