Sez. L, Sentenza n. 1474 del 30/03/1978 (Rv. 390849 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RECESSO AD NUTUM DEL DATORE DI LAVORO O DEL LAVORATORE - PERIODO COMPRESO TRA LA DICHIARAZIONE DI RECESSO E LA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - INDENNITA DI PREAVVISO - CORRESPONSIONE AL LAVORATORE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI - DEROGABILITA CONVENZIONALE DI TALE DISCIPLINA - DIMISSIONI DEL LAVORATORE - RINUNZIA UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO ALLE PRESTAZIONI DEL DIPENDENTE NEL PERIODO DI PREAVVISO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RECESSO AD NUTUM DEL DATORE DI LAVORO O DEL LAVORATORE - PERIODO COMPRESO TRA LA DICHIARAZIONE DI RECESSO E LA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - INDENNITA DI PREAVVISO - CORRESPONSIONE AL LAVORATORE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI - DEROGABILITA CONVENZIONALE DI TALE DISCIPLINA - DIMISSIONI DEL LAVORATORE - RINUNZIA UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO ALLE PRESTAZIONI DEL DIPENDENTE NEL PERIODO DI PREAVVISO - ESCLUSIONE.*
Secondo la disciplina del recesso ad nutum dal rapporto di lavoro subordinato, dettata dall'art 2118 cod civ, nel periodo intermedio tra la dichiarazione di recesso e la scadenza del termine di preavviso, permangono tutte le reciproche obbligazioni delle parti: pertanto, il datore di lavoro, come e tenuto, ove recedente, a corrispondere al dipendente l'indennita sostitutiva del mancato preavviso, se intende allontanarlo prima del termine prescritto, cosi e egualmente obbligato a corrispondere l'indennita medesima se, ricevute le dimissioni del dipendente, lo esoneri dal continuare nelle sue mansioni. Tale disciplina non e, pero, sottratta alla disponibilita delle parti, le quali, sia in Sede di contratto individuale che di contratto collettivo, possono validamente pattuire la facolta della parte non recedente di troncare il rapporto di lavoro senza indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Pertanto, nel caso di dimissioni del lavoratore il datore di lavoro non puo rinunziare unilateralmente alla prestazione del dipendente nel periodo di preavviso, sorgendo a suo carico, in Mancanza di un accordo, l'Obbligo dell'indennita sostitutiva. (V 3190/75, mass n 377301).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)