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Sez. 1, Sentenza n. 1890 del 22/06/1974 (Rv. 370103 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DESTINAZIONE DELLA COSTRUZIONE - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1974-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370103-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DESTINAZIONE DELLA COSTRUZIONE - MOMENTO DETERMINANTE.*

Il beneficio fiscale in tema di imposta ipotecaria e di registro, previsto dall'art 17 della legge 2 luglio 1949 n 408 va applicato con riguardo alla destinazione strutturale o funzionale della costruzione al momento dell'atto traslativo e non gia all'uso cui la stessa sia stata successivamente adibita. Per stabilire, pertanto, le caratteristiche rivelatrici della destinazione dell'immobile ad abitazione, ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio, non puo farsi riferimento alla destinazione ad ufficio riscontrata in epoca successiva alla data del trasferimento. (Conf 2258'72, mass n 359583).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)