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Sez. 1, Sentenza n. 6618 del 15/12/1981 (Rv. 417471 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - BENEFICI EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - ATTI DI TRASFERIMENTO DI ALLOGGI "DI LUSSO" - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI RELATIVI - RIFERIMENTO ALL'ART. 5 DEL D.M. 2 AGOSTO 1969 - NECESSITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417471-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - BENEFICI EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - ATTI DI TRASFERIMENTO DI ALLOGGI "DI LUSSO" - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI RELATIVI - RIFERIMENTO ALL'ART. 5 DEL D.M. 2 AGOSTO 1969 - NECESSITÀ - CRITERI.*

Al fine dell'inapplicabilità dei benefici fiscali in materia di imposta ipotecaria e di registro, previsti dall'art. 17 della legge 2 luglio 1949 n. 408, con riguardo all'atto di trasferimento di alloggio "di lusso", occorre fare riferimento ai requisiti fissati dall'art. 5 del d.m. 2 agosto 1969 per le case di lusso, in relazione alla struttura e destinazione dell'immobile al momento dell'atto stesso, ed a prescindere dalla sua concreta utilizzazione successiva, nonché tenere conto che le varie lettere del suddetto articolo 5 indicano situazioni alternative e non concorrenti, nel senso che la sussistenza di una di esse è sufficiente all'individuazione dell'abitazione di lusso. (V 1890/74, mass n 370103; (V 2258/72, mass n 359583).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., DM 02/08/1969 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)