Sez. 1, Ordinanza n. 11248 del 26/04/2024 (Rv. 671113-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Controversie amministrative in materia di contratti pubblici di affidamento di lavori e servizi - Determinazione degli onorari di avvocato - Art. 5, comma 3, d.m. n. 55 del 2014, come integrato dal d.m. n. 147 del 2022 - Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile - Applicabilità - Esclusione - Effetti patrimoniali della vicenda - Rilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
In tema di determinazione degli onorari di avvocato, le controversie amministrative in materia di contratti pubblici di affidamento di lavori e servizi non vanno considerate come cause di valore indeterminabile, poiché l'art. 5, comma 3, del d.m. n. 55 del 2014, come integrato dal d.m. n. 147 del 2022, riconosce espressa rilevanza agli effetti patrimoniali della vicenda, rapportati al valore dell'utile effettivo o ai profitti attesi dall'aggiudicatario o dal soggetto escluso.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 3, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)