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Sez. 2 - , Ordinanza n. 15061 del 11/06/2018 (Rv. 649075 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto illegittimo della P.A. - Determinazione degli onorari di avvocato - Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile - Applicabilità - Effetti patrimoniali della vicenda – Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649075-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

In tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi dell'art. 6 della tariffa forense approvata con d.m. n. 585 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, poichè la "causa petendi" della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il "petitum" è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che incidesse sul valore della controversia l'incremento del patrimonio comunale, consistito nell'acquisizione di trenta appartamenti, indirettamente riconducibile ai provvedimenti amministrativi impugnati, in quanto i giudizi in questione erano finalizzati al semplice accertamento della legittimità dei detti provvedimenti).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)