Sez. L, Sentenza n. 5359 del 29/05/1998 (Rv. 515967 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Inosservanza delle procedure e garanzie stabilite dagli accordi interconfederali - Qualificazione del licenziamento come individuale plurimo - Onere di contestazione e di difesa per i lavoratori - Mutamento - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Ove il giudice del merito qualifichi come individuale plurimo un licenziamento giĆ intimato per riduzione del personale, quale conseguenza dell'inosservanza delle procedure e garanzie stabilite dagli accordi interconfederali, tale qualificazione, fermo restando l'onere della prova del datore di lavoro circa i motivi del recesso, non determina per i lavoratori oneri di contestazione e di difesa oltre quelli strettamente correlati agli stessi motivi assunti per la risoluzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)