Sez. L, Sentenza n. 4183 del 23/06/1986 (Rv. 446972 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - CENSURA DI VIOLAZIONE DI LEGGE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - CENSURA DI VIOLAZIONE DI LEGGE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In relazione alle Disposizioni del regolamento del personale del Banco di Napoli, avendo esse natura negoziale, la censura di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., può essere dedotta soltanto con riguardo alla mancata o inesatta applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (V 5367/85, mass n 442606; (V 6568/82, mass n 424198).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)