Sez. L, Sentenza n. 5367 del 05/11/1985 (Rv. 442606 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO - NATURA DI CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO - NATURA DI CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Il regolamento del Banco di Napoli ha natura sostanziale di contratto collettivo aziendale ed il giudice del merito, nell'interpretarlo, deve attenersi ai canoni di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ricercando anzitutto l'effettiva volontà delle parti alla stregua sia del testo negoziale che del comportamento di queste, quale può desumersi anche dal contenuto di Atti successivi. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto immune da vizi di motivazione la pronuncia del giudice del merito che - giudicando in ordine ad un'ipotesi di dispensa dal servizio per l'avvenuto superamento del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute - aveva interpretato il riferimento, contenuto nel regolamento del personale del Banco di Napoli, alla garanzia procedurale della previa visita collegiale medica, prevista dagli artt. 71 e 130 dello statuto degli impiegati civili dello stato - T.U. N. 3 del 1957 - come subordinato all'esistenza di una contrastante valutazione tra le parti in ordine alla persistenza dell'inidoneità del lavoratore oltre il periodo massimo predetto). (V 3614/84, mass n 435613; (V 4150/84, mass nn 436102 e 436103).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 70, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)