Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 26/03/1999 (Rv. 524608 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Spese vive - Erronea liquidazione - Rimedi - Correzione sentenza - Revocazione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese giudiziali, gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ., possono solo costituire motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)