Sez. 5, Sentenza n. 3918 del 15/02/2008 (Rv. 602286 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Invito al pagamento ex art. 93 del r.d. n. 65 del 1865 notificato entro il termine di decadenza - Impedimento di tale decadenza - Effetti - Estensione alla residua somma oggetto di successivo avviso di pagamento emesso a rettifica del precedente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
La richiesta di pagamento parziale contenuta in un invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 93 del regolamento doganale di cui al r.d. n. 65 del 1865 e notificato entro il termine di decadenza previsto dalla legge (nella specie, dall'art. 11 d. lgs. n. 374 del 1990), se riferita ad una parte soltanto della prestazione dovuta dal debitore, impedisce il prodursi della decadenza con riguardo all'intera prestazione e, quindi, anche con riferimento alla somma residua, stante la facoltà del creditore di chiedere e di accettare l'adempimento parziale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1865 num. 65 art. 93, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 2966, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)