Sez. 2, Sentenza n. 7200 del 24/06/1995 (Rv. 493092 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Procedimento possessorio - Applicabilità alla fase sommaria - Termine per impugnare la sentenza - Inapplicabilità della sospensione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Nel procedimento possessorio la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla legge n. 742 del 1969, si applica soltanto alla fase di merito sommaria caratterizzata dall'urgenza e non anche alla successiva fase di merito che si svolge con le forme ed il rito del giudizio ordinario ed in cui la situazione di urgenza, per definizione, è cessata, sicché tale sospensione non si applica al termine per impugnare la sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)