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Sez. L, Sentenza n. 12601 del 22/09/2000 (Rv. 540401 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO | Retribuzione annua - Contributi versati a fine rapporto dal datore di lavoro sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute - Imputazione a ciascun anno di riferimento delle ferie - Necessità.
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540401-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO

Ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, i contributi versati tardivamente, a fine rapporto, dal datore di lavoro sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute devono essere imputati a ciascun anno di riferimento delle ferie spettanti al lavoratore e non cumulativamente sull'ultimo periodo di contribuzione, poiché il tempo della prestazione dovuta - che riguardo alle ferie coincide, ex art. 36 Cost. e 2109 cod. civ., con l'anno in cui esse devono essere fruite - costituisce elemento essenziale dell'obbligazione retributiva, e quindi il concetto di retribuzione dovuta prevale e comprende anche la retribuzione non corrisposta o tardivamente corrisposta.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)