Sez. L, Sentenza n. 110 del 09/01/1991 (Rv. 470412 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Gratificazioni annuali e periodiche e conguagli di retribuzione in base a legge o contratto con effetto retroattivo - Cumulo con la retribuzione del mese di corresponsione - Portata - Corresponsione in ratei mensili - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
Con riguardo alla previsione del penultimo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - che (nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160) dispone che "le gratificazioni annuali e periodiche, nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione" - tale "mese di corresponsione" va individuato in quello all'uopo stabilito dalla legge o dal contratto, essendo irrilevante, a fronte della imperatività del precetto suesposto, la circostanza che gli emolumenti anzidetti (nella specie, gratifica natalizia e indennità sostitutiva delle ferie) siano stati dal datore di lavoro corrisposti non in un'unica soluzione alla relativa scadenza ma in anticipo con suddivisione in diversi ratei mensili.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 14 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)