Sez. 3, Sentenza n. 7518 del 01/04/2014 (Rv. 630749 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN GENERE | Cambiale cosiddetta di garanzia - Effetti - Promessa del fatto proprio - Insussistenza dell'obbligazione garantita - Irrilevanza.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN GENERE
L'emittente di un vaglia cambiario o il traente di una cambiale tratta, quand'anche il titolo venga emesso a scopo di garanzia, è sempre cartolarmente obbligato (in via diretta nel primo caso, in via di regresso nel secondo) nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui, ma promette il fatto proprio, con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare pur se l'obbligazione garantita non sussistesse.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)