Sez. 3, Sentenza n. 13647 del 05/11/2001 (Rv. 550000 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN GENERE | Cambiale cosiddetta di garanzia - Funzione - Rapporti tra emittente e prenditore - Eccezioni relative al rapporto causale - Onere probatorio a carico del debitore cambiario - Esecuzione promossa in forza di detti titoli cambiari - Opposizione - Contestazione del credito da parte dell'opponente - Onere probatorio a suo carico.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN GENERE
Le cambiali cosiddette di garanzia, anche se non contemplate dal sistema normativo come forma autonoma di titolo esecutivo, hanno la funzione lecita di rafforzare un rapporto sottostante, che, quindi, non può essere aprioristicamente escluso. Pertanto, il debitore cambiario, che si oppone all'esecuzione forzata fondata su detto titolo e che intende sottrarsi all'azione esecutiva, deve dare la prova dell'inesistenza del rapporto obbligatorio per come questo è indicato dal creditore esecutante.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 65, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)