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Sez. 4, Sentenza n. 4443 del 03/12/1999 Cc. (dep. 22/01/2000) Rv. 215448 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO | Sottoscrizione personale - Soggetto diverso dall'imputato - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215448-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO

Solo all'imputato è consentito sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 613 comma 1, cod. proc. pen. e pertanto la richiesta del custode giudiziario delle indennità spettantegli introdotta con le forme dell'incidente di esecuzione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)