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Sez. 2, Sentenza n. 1776 del 07/03/1997 Cc. (dep. 02/09/1997) Rv. 208466 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO | Ricorso sottoscritto personalmente da soggetto diverso dall'imputato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208466-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO

La disposizione di cui all'art. 613 cod. proc. pen., secondo la quale l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, salvo che <<la parte>> non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proporre impugnazione personalmente che il primo comma dell'art. 572 cod. proc. pen. riconosce al solo imputato; detta disposizione, infatti, configurandosi come deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall'imputato, non risultino in essa espressamente contemplati. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso ordinanza in tema di liquidazione di spese per la custodia di cose sequestrate sottoscritta personalmente dal custode interessato)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)