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Sez. 1, Sentenza n. 37352 del 06/05/2014 Cc. (dep. 09/09/2014) Rv. 260806 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Individuazione dei semestri da valutare per la concessione del beneficio - Criterio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260806-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la data di decorrenza dei semestri da valutare non può essere fissata dal condannato a suo piacimento, ma deve rispettare la durata e la progressione della pena prevista dal titolo esecutivo, dentro e fuori dal carcere. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione del beneficio con riferimento ad un semestre la cui decorrenza era stata determinata soggettivamente dal condannato a partire da data immediatamente successiva a quella in cui aveva tenuto un comportamento scorretto, invece che in immediata continuità con il precedente semestre).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)