Sez. 1, Sentenza n. 5739 del 08/01/2013 Cc. (dep. 05/02/2013) Rv. 254550 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Partecipazione all'opera di rieducazione - Esclusione con riguardo a semestri diversi da quello in cui vi è stata una trasgressione - Legittimità, limitatamente ai semestri precedenti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di liberazione anticipata, mentre è corretto affermare che una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto indice dell'assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto, non è logico proiettare gli effetti della medesima trasgressione sui semestri successivi, ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione vi sia stata.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)