Sez. L - , Sentenza n. 24809 del 05/12/2016 (Rv. 641982 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazioni ex art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003 - Applicabilità alle pubbliche amministrazioni - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Le agevolazioni ex art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003, di estensione, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, dei benefici previsti dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, non possono applicarsi anche alle pubbliche amministrazioni, ostandovi l'interpretazione sistematica del termine “soggetti” di cui all'art. 6 del d.l. n. 646 del 1994, conv., con modif., dalla l. n. 22 del 1995, richiamato per individuarne i beneficiari, in rapporto non solo alle altre disposizioni del d.l. n. 646 del 1994 - in specie agli artt. 1, 2 e 3, che contemplano gli enti locali tra i destinatari di specifiche misure di sostegno finanziario - ma anche al complesso delle disposizioni che concernono gli interventi straordinari istituiti per fronteggiare le calamità naturali.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/1994 num. 646 art. 6, Legge 21/01/1995 num. 22 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)