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Sez. L, Sentenza n. 21895 del 28/10/2016 (Rv. 641616 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazioni ex art. 4 della l. n. 350 del 2003 - Natura di aiuti individuali - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie relativa all'alluvione dei territori del Piemonte.
Stato
decisa il 2016-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641616-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Le agevolazioni previste dall'art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, pur realizzando, secondo la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del T.F.U.E., possono essere ugualmente concesse qualora l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE "de minimis" applicabile (nella specie, il n. 1407 del 2013), oppure possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, del T.F.U.E. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rinviato al giudice del merito l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicabilità del beneficio, con onere probatorio a carico dell'impresa alluvionata che aveva avanzato richiesta di rimborso dei premi Inail già versati).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)