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Sez. 3, Sentenza n. 689 del 10/03/1972 (Rv. 356791 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - POSITIVA DICHIARAZIONE DEL TERZO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ASSEGNAZIONE DEI BENI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356791-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - POSITIVA DICHIARAZIONE DEL TERZO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ASSEGNAZIONE DEI BENI - INCLUSIONE.*

Il giudizio di cognizione che, a norma dell'art 548 cod proc civ si inserisce nel procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi, presuppone che la dichiarazione del terzo manchi o sia negativa o che su di essa sorgano contestazioni. Se invece la dichiarazione viene resa e, senza alcuna contestazione da parte di creditori concorrenti, risulti positiva, il giudice dell'esecuzione deve emettere i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio e, fra questi, quello dell'assegnazione dei beni esecutati. (V 806'67, mass n 326895).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)