Sez. 3, Sentenza n. 806 del 29/04/1967 (Rv. 326895 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - IN GENERE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - IN GENERE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CONDIZIONI.*
Il giudizio di cognizione - che, a norma dell'art.548 cod. proc. civ., si inserisce nel procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi- presuppone che manchi la dichiarazione del terzo, e che su di essa sorgano contestazioni mentre, se la dichiarazione viene resa dal terzo senza alcun contrasto, il giudice dell'esecuzione dovra emettere solo i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento esecutivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)