Sez. 6, Sentenza n. 944 del 13/03/1998 Cc. (dep. 01/04/1998) Rv. 210810 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Documentazione della qualità - Data - Prova - Modalità previste dall'art. 27 disp.att. cod.proc.pen. - Possibilità di autenticazione da parte del difensore - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA
Ai sensi dell'art.39 disp. att. al cod. proc. pen., i poteri di autenticazione del difensore di fiducia si riferiscono esclusivamente alla sottoscrizione della parte e non si estendono alla data del conferimento dell'incarico, la cui prova deve essere fornita nei modi previsti dall'art. 27. (Fattispecie in cui è stato ritenuto non idoneo a documentare la qualità di difensore un atto inviato dal medesimo a mezzo fax il giorno successivo all'udienza camerale, attestante la nomina di difensore di fiducia da parte della madre dell'indagato, in quanto tale atto non poteva certificare la data di conferimento dell'incarico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 27, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 27, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)