Sez. 3, Sentenza n. 4374 del 26/02/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 212979 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - SOTTOSCRIZIONE | Autenticazione della sottoscrizione di un atto da parte del difensore - Idoneità ad attestare la data dell'atto - Esclusione - Fattispecie relativa a rilascio di mandato speciale ad impugnare una sentenza contumaciale.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - SOTTOSCRIZIONE
Poiché l'autenticazione della sottoscrizione effettuata dal difensore ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. non ha la funzione di attestare l'epoca di confezionamento dell'atto, la data certa di questo e la sua legale conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria cui è destinato è quella del deposito in cancelleria risultante dalla relativa attestazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la tempestività del rilascio del mandato speciale ad impugnare una sentenza contumaciale in quanto il relativo atto di conferimento, la cui sottoscrizione era stata autenticata dal difensore in data precedente alla scadenza dei termini per proporre il gravame, risultava essere stato prodotto davanti all'autorità giudiziaria solo successivamente a detta scadenza).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 39 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)