Sez. L, Sentenza n. 4231 del 03/07/1980 (Rv. 408106 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - CONTEMPORANEA PRESTAZIONE DELL'OPERA SUBORDINATA IN PIU AZIENDE AGRICOLE - DISCIPLINA RELATIVA AI MINIMI DI STIPENDIO EX ART 4 DEL CCNL 21 OTTOBRE 1958 - SUCCESSIVA DISCIPLINA EX CCNL 15 GIUGNO 1963 - CARATTERE INNOVATIVO - RAPPORTO DI LAVORO SVOLTOSI PRESSO PIU AZIENDE AGRICOLE SOTTO LA DISCIPLINA DI ENTRAMBI I CONTRATTI COLLETTIVI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - CONTEMPORANEA PRESTAZIONE DELL'OPERA SUBORDINATA IN PIU AZIENDE AGRICOLE - DISCIPLINA RELATIVA AI MINIMI DI STIPENDIO EX ART 4 DEL CCNL 21 OTTOBRE 1958 - SUCCESSIVA DISCIPLINA EX CCNL 15 GIUGNO 1963 - CARATTERE INNOVATIVO - RAPPORTO DI LAVORO SVOLTOSI PRESSO PIU AZIENDE AGRICOLE SOTTO LA DISCIPLINA DI ENTRAMBI I CONTRATTI COLLETTIVI - CONSEGUENZE.*
Nel caso della contemporanea prestazione dell'opera subordinata dell'impiegato in piu aziende agricole, l'art 4 CCNL 21 ottobre 1958 - reso valido erga omnes con DPR 14 luglio 1960 n 1010 - stabiliva che ciascun rapporto sarebbe stato regolato distintamente e non sarebbero state applicate le norme inerenti ai minimi di stipendio, salvo adeguamento dei singoli compensi a norma dell'art 36 cost; il successivo CCNL 15 giugno 1963, ribadita la non applicazione dei minimi di stipendio, ne ha rimesso la fissazione alla contrattazione integrativa provinciale, sulla base di parametri certi e obiettivi, ponendo una presunzione di pari valore economico fra la prestazione fornita ad una sola azienda e le prestazioni rese contemporaneamente a piu aziende assuntrici con dimensioni e caratteristiche corrispondenti, nel loro complesso, a quelle proprie nell'ambito provinciale, dell'azienda unica, donde la regola - nuova rispetto alla regolamentazione precedente - della corrispondenza retributiva delle prestazioni frazionate alla prestazione unitaria. Ne consegue che, qualora un rapporto di lavoro si sia svolto presso piu aziende agricole sotto la disciplina di entrambi i contratti collettivi, deve tenersi conto dell'evoluzione della medesima nella Determinazione della retribuzione spettante. (Conf 4234/78, mass n 393869).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 21/10/1958 num. 4, DPR 14/07/1960 num. 1010 CORTE COST., Contr. Coll. 15/06/1963 num. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)